ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI

sicurezza2Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, emanato in attuazione della Legge 123/14 (Job act), ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Infatti, il comma 4, dell’art. 21 del decreto richiamato dispone che “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”. Poiché il decreto 151/15 è entrato in vigore il 24 settembre 2015, l’abolizione del registro sarà effettiva a partire dal 23 dicembre 2015.

Per effetto della disposizione richiamata il datore di lavoro non sarà più tenuto a compilare il registro in occasione di un infortunio.

Dopo esserci confrontati conl’INAIL territoriale, è consigliabile conservare il registro in azienda per almeno cinque anni (ossia fino al 23 dicembre 2020).

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