CORONAVIRUS – INDICAZIONI ALLE IMPRESE

unnamedA seguito dell’entrata in vigore da oggi del nuovo DPCM del 09.03.2020 (che sostanzialmente equipara tutto il territorio italiano alle disposizioni dell’Art.1 del DPCM dell’08.03.2020) e del tavolo di crisi istituito presso il Comune di Savigliano e riunitosi oggi 10.03.2020, l’Ascom Confcommercio Zona di Savigliano vuole con questo documento dare alle aziende uno  strumento utile per l’interpretazione e il rispetto della suddetta normativa, sempre con l’obbiettivo di garantire quello che è il fine ultimo delle disposizioni in atto: contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Tali interpretazioni sono suscettibili di variazioni e modificazioni che potrebbero intercorrere da successive espressioni degli organi regionali o nazionali competenti (ad esempio FAQ della Presidenza del consiglio dei ministri).

SPOSTAMENTI – Art.1 lettera a) DPCM 08.03.2020

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

E’ indicato chiaramente che gli spostamenti  dovranno essere motivati. A tale proposito abbiamo predisposto per le aziende che ne avessero necessita un modello di autodichiarazione del datore di lavoro che certifica la necessita del lavoratore nello spostarsi per recarsi al lavoro.

Per quanto riguarda invece aziende individuali, titolari, liberi professionisti che per lavoro devono muoversi consigliamo di predisporre un’autodichiarazione corredata di visura camerale che espliciti la necessità lavorativa legata al movimento.

Le persone sprovviste di tale documentazione potranno comunque in alternativa (o aggiunta), se fermati per controllo dagli enti preposti, compilare modulo di autocertificazione fornito dai controllori stessi.

Al momento non vi sono limitazioni  alla viabilità pedonale, fermo restando i divieti di assembramento ma è necessario soprattutto il buon senso! Gli enti preposti al controllo fanno presente che potrebbe comunque essere richiesta a prescindere la causa degli spostamenti.

D’altronde tutti sappiamo che la regola di base resta ovviamente: stare a casa!

 

 

FERIE E CONGEDO – Art.1 lettera e) DPCM 08.03.2020

Si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)[LAVORO AGILE – SMART WORKING ndr]

Ove possibile seguire le suddette indicazioni. Restiamo in attesa di un decreto specifico sulla cassa in deroga e qualsiasi altra attuazione ministeriale

 

 

 

BAR e RISTORANTI – Art.1 lettera n) DPCM 08.03.2020

Sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione 

Inderogabilmente l’attività al pubblico di BAR e RISTORAZIONE deve iniziare non prima delle ore 06:00 e cessare alle ore 18:00. Restano ferme le disposizioni di contingentazione degli accessi al fine di garantire la distanza interpersonale di 1 metro.

CASISTICHE

ATTIVITA’ PROMISCUE ( esempio Bar/tabaccheria, Bar/ pasticceria, Distributore carburanti con annesso Bar etc…). L’attività da cessare entro le ore 18:00 è quella di somministrazione, l’attività accessoria o primaria può procedere fino al normale orario di lavoro (esempio vendita)

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO –  “L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.” ( FAQ decreto #iorestoacasa – Presidenza Consiglio dei Ministri).Ovviamente saranno da predisporre tutti gli adempimenti richiesti dalle normative di igiene alimentari  e correlate. (Aggiornamento procedure HACCP, idonei contenitori per il trasporto,…)

Precisiamo, che in concerto con l’unità di crisi, tale servizio si intende a domicilio (quindi il locale dopo le ore 18 dovrà essere CHIUSO alla clientela). Vietato pertanto anche il servizio di asporto presso la sede per i pubblici esercizi dopo le ore 18.

PUB Rimane confermato l’obbligo di sospensione dell’attività (articolo 2 lettera G) ma trattandosi di attività rientrante nella categoria dei pubblici esercizi, è consentita esclusivamente l’attività di consegna a domicilio (rigorosamente con il locale chiuso al pubblico h24).

Le attività artigianali (pizzeria d’asporto, gelaterie, gastronomie, etc…) in quanto attività di vendita e non di somministrazione sono equiparate agli esercizi commerciali di cui al punto successivo.

 

ESERCIZI COMMERCIALI – Art.1 lettera o) DPCM 08.03.2020

Sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita’  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  diviolazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonaledi un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse

 

Le indicazioni fornite vanno nella direzione di non fermare l’economia, sempre però nell’ottica del contrasto alla diffusione del virus. Quindi concessi orari normali di apertura, ma limitazione agli ingressi per il rispetto della già citata distanza interpersonale.  Se tale distanza non può essere garantita a causa di layout aziendale (dimensioni, accessi, etc…) l’attività deve essere chiusa.

A interpretazione del tavolo di crisi sono da considerare in questo ambito anche PARRUCCHIERI ED ESTETISTI, che quindi rientrano tra i soggetti che possono rimanere aperti. Rispetto alle distanze interpersonali da rispettare nelle reception e nelle sale d’attesa si consiglia lo svolgimento delle attività solo previa appuntamento limitando la permanenza dei clienti all’interno dei locali al tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio. Dal momento che, per la natura dei trattamenti la distanza di 1 metro non è applicabile tra l’operatore ed il cliente è bene intensificare tutte le misure obblgatorie e facoltative normalmente previste e dai protocolli igienico sanitari (uso mascherine, guanti monouso, sterilizzazione strumenti, ecc.)

 

SUPERMERCATI – MEDIA e GRANDE DISTRIBUZIONE – Art.1 lettera r) DPCM 08.03.2020

Nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche’  gli  esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita’  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e’ disposta  per farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui gestore  e’  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all’allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell’attivita’ in caso di violazione

 

In attesa di un chiarimento degli organi competenti l’attività rientranti nelle suddette devono restare chiuse salve alcune deroghe

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