GREEN PASS: obbligo in tutti i luoghi di lavoro dal 15/10/2021

green passIeri, 16/09/2021, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo Decreto Legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro.

Il decreto introduce, a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 (eventualmente prorogabile), l’obbligo per chiunque svolga una attività lavorativa, sia nel settore pubblico che in quello privato, di possedere la certificazione.

 Tutti i Lavoratori dovranno quindi, in alternativa:

  • Essere vaccinati con prima dose: dalla prima dose il documento è valido fino alla seconda dose;
  • Essere vaccinati con seconda dose: dopo la seconda dose il documento ha validità per n° 12 mesi;
  • Avere eseguito un tampone con esito negativo: la validità del Green Pass sarà di 72 ore (tampone molecolare) o 48 ore (tampone antigenico);
  • Essere guariti dal Covid: validità per n° 9 mesi dal giorno della guarigione.

Sia nel pubblico che nel privato, non dovranno esibire il Green pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute (cui fa riferimento la Circolare del Ministero della Salute n. 0035309 del 04/08/2021).

In questi casi il Medico Curante o il Servizio Vaccinale dell’ASL di competenza potranno produrre apposito certificato di esenzione.

Le medesime disposizioni si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Il nuovo Decreto Legge prevede che i lavoratori non possano entrare nella sede di lavoro senza certificazione.

Per chi non ha il pass sono previste una serie di sanzioni:

  • nel pubblico, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dunque dello stipendio;
  • nel privato la sospensione sarà immediata.

 La sospensione è comunicata immediatamente al Lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni definendo, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione. Potranno inoltre individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Dove possibile, tali controlli dovranno essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per i Datori di Lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro.

< Torna Indietro
Annunci correlati
CHIUSURA UFFICI PERIODO ESTIVO
ALLARME CARNE: in provincia di Cuneo siamo in una botte di ferro
PROROGA SCADENZA COMPENSI SIAE E SCF