Il diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture d’acquisto, dal 24 aprile, potrà essere esercitato non più fino all’invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello IVA relativo “all’anno in cui il diritto è sorto”. Quindi, per esempio, mentre in precedenza l’IVA relativa ad una fattura datata 2017 poteva essere detratta fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 (aprile 2020), con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR 633/72, l’ IVA relativa ad una fattura datata 2017 potrà essere detratta soltanto entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno 2017 medesimo, ovvero 30 aprile 2018.
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