SACCHETTI DI PLASTICA

AMBIENTEAi sensi del Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito.
Per “commercializzazione” deve intendersi, infatti, «l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.

Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore:
• < 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;
• < 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;
• per i sacchi senza manici esterni, < 100 micron se destinati all’uso alimentare, < 60 micron se non destinati all’uso alimentare.

La sanzione parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti.

Per le scorte ancora in magazzino, non conformi al dettato normativo, dovranno seguirsi le procedure previste per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pertanto tali sacchetti dovranno essere consegnati a specifica ditta autorizzata.

Per approfondire leggi COME RICONOSCERE GLI SHOPPER CONFORMI PER LEGGE

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