COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI, UNA STRETTA CHE AUMENTA I COSTI PER TUTTI

1353326836Dal 24 aprile i contribuenti che intendono compensare crediti tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc..) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, non più per importi superiori ad Euro 15.000,00, ma per importi  superiori ad Euro 5.000,00 annui.  La nuova disposizione entra in vigore da subito e dunque con riferimento alle dichiarazioni che saranno spedite quest’anno (Modello Redditi ed IRAP 2017). Per il credito derivante dalla dichiarazione IVA se ne riparlerà a partire dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2017, modello IVA 2018 in scadenza il 30 aprile 2018.

Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di invio del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di Partita IVA. Per questi contribuenti viene introdotto l’obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per l’invio dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni di crediti (IVA, Imposte sui redditi, IRAP, ecc..). Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto di conformità. Per i titolari di Partita IVA, quindi,  non sarà più possibile, in caso di compensazioni, l’utilizzo dei canali home banking, ma occorrerà procedere all’invio, del modello di pagamento F24, tramite intermediario abilitato, oppure utilizzando i servizi F24 web o F24 online.

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