EMERGENZA CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 23.03.2020 A SEGUITO DI NUOVA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

coronavirusDivieti ed operatività – fino al 3 aprile 2020 – delle imprese del commercio al dettaglio, pubblici esercizi, ricettività alberghiera ed extralberghiera, commercio all’ingrosso, servizi alla persona ed attività artigianali a seguito del Dpcm del 23 marzo e del Dpgr del 22 marzo

Commercio al dettaglio

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatte salve per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (Allegato 1 del DPCM dell’11 marzo), sia nell’ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione ancorché ricompresi nei centri commerciali, consentendo l’accesso alle sole predette attività.

Inoltre:

– i mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;

– l’accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

– vietata la sosta e l’assembramento davanti ai distributori automatici “h24” che erogano bevande e alimenti confezionati;

– blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti

– restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (con esclusione dell’esercizio del lotto e superenalotto). Dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.

 

Pubblici esercizi

Sospensione della attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

– Consentiti i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure dell’Accordo Governo Parti Sociali del 14.03.2020.

– Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

 

Strutture ricettive

Chiusura di tutte le strutture ricettive – comunque denominate – con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura, l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del Dpgr del 21 marzo (dunque entro martedì 24 marzo 2020).

 

Commercio all’ingrosso

Sono sospese le attività commerciali all’ingrosso, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al Dpcm del 22 marzo (parti e accessori di autoveicoli, materie prime agricole e animali vivi, alimentari, bevande e tabacco, prodotti farmaceutici, libri riviste e giornali, macchinari e utensili agricoli, attrezzature da trasporto, strumenti ed attrezzature ad uso scientifico, articoli antincendio e infortunistici, prodotti petroliferi).

 

Servizi alla persona e altre attività artigianali

Sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da:

– lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri;

– attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.

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