Con l’informativa (scarica QUI) di ieri sera il Ministero dell’Interno ha dato ulteriori indicazioni operative per il controllo del Green Pass, anche alla luce del parere del Garante della Privacy (vedi QUI).
I gestori dei locali pubblici sono obbligati a chiedere il green pass ai clienti, ma la richiesta del documento di identità è discrezionale (quindi non un obbligo). Il documento dovrà essere controllato in caso di “abuso o elusione della norma” come, ad esempio, “quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
Quindi è chiarito una volta per tutte, sia dal Viminale che dal Garante, che il titolare di pubblico esercizio o suo delegato, possono controllare documenti di identità anche se non ricoprono carica di pubblico ufficiale.
La circolare inoltre sottolinea altri due punti degni di nota:
- SANZIONI – in caso di controlli e non veridicità del green pass ne risponderà solo l’avventore
- DELEGATI AL CONTROLLO – devono essere formalmente nominati dal titolare con atto formale (scritto)