Manovra 2020: detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

ezgif.com-webp-to-png (3)Nel 2020, la legge di bilancio con le misure collegate, mette mano alla riforma delle detrazioni Irpef al 19%, attraverso un importante intervento sulle detrazioni fiscali per oneri. (Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 art. 1, commi 679 e 680).

Viene infatti introdotto l’obbligo della tracciabilità del pagamento per poter usufruire della detrazione fiscale.

Dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione d’imposta del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

  • Carte di debito, di credito e prepagate;
  • Assegni bancari e circolari;

Dal 2020 le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, che si presenterà nel 2021, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Rientrano in tale obbligo:

  • Spese sanitarie;
  • Interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
  • Spese per istruzione;
  • Spese funebri;
  • Spese per l’assistenza personale;
  • Spese per attività sportive per ragazzi;
  • Spese per intermediazione immobiliare;
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • Erogazioni liberali;
  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • Spese veterinarie;
  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

Uniche eccezioni alla tracciabilità sono:

  • I medicinali e i dispositivi medici;
  • Nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;

La riforma delle detrazioni IRPEF al 19% prevede, quindi, l’obbligo del metodo di pagamento. La detrazione al 19% spetta solo «a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997». Il pagamento non può essere effettuato in contanti.

Le spese detraibili 2020 sono sempre le stesse, ma cambia il metodo di pagamento di legge per fruire della detrazione. E cambiano pure gli adempimenti.

Le uniche spese escluse dalla stretta sulle tracciabilità delle detrazioni sono appunto solo i medicinali ed i dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie sostenute nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN.

Quindi quando ci si rivolgerà ad un qualsiasi medico o struttura occorrerà che il contribuente valuti di volta in volta se vi è la convenzione SSN o no. Se la spesa è sostenuta nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN, allora è consentito il pagamento in contanti, altrimenti rientra nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni per poter essere detratto.

Il problema quindi non è solo la fattura per la prestazione ma anche il metodo di pagamento.

Nel sistema TST, piattaforma unica per indicazione delle prestazioni sanitarie detraibili e inseribili nella dichiarazione precompilata del contribuente, i medici dovranno indicare anche il metodo di pagamento.

Il ciclo così viene chiuso. Il medico rilascia fattura, il contribuente paga con pos, il medico dichiara nel sistema TST che la fattura emessa è stata pagata con pos, il sistema TST crea l’informazione nella dichiarazione dei redditi precompilata, il contribuente vede le spese del medico tra le detrazioni fiscali della propria dichiarazione dei redditi.

Diversamente da ciò l’ultimo passaggio non ci sarà.

Quindi la fattura verrà emessa e pagata in contanti non potrà essere detratta.

Tantissime spese sanitarie, quali visite mediche “ordinarie” e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono detraibili al 19% solo con pagamenti tracciati:

  • Versamento con bonifico bancario o postale;
  • Con assegni o con carta di debito bancomat o carta di credito;

Tutto ciò rappresenta una importante modifica comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19%, a conservare le fatture o documenti fiscali attestanti la spesa, ad effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, ed a conservare la copia del pagamento.

Abituiamoci fin da subito ad usare la carta di credito e pretendiamo il pagamento tracciabile, così non potremo sbagliarci.

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