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VARIAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ADDEBITI DEGLI INTERESSI DEBITORI E CREDITORI SUI CONTI CORRENTI BANCARI

50-euroA decorrere dagli interessi maturati dal 1° ottobre 2016, gli interessi passivi non possono «produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora». Sono «conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati», mentre quelli attivi, conteggiati al 31 dicembre, divengono esigibili (quindi, sono accreditati sul conto corrente) immediatamente. La banca può continuare, comunque, ad accreditare quelli attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

Pertanto, gli interessi passivi maturati nell’ultimo trimestre 2016 dovranno essere pagati alla banca il 1° marzo 2017. 

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