LEGGE DI BILANCIO N° 178 DEL 30/12/2020 MISURE IN MATERIA DI CREDITO

1353326836Di seguito le misure di principale interesse in materia di credito per le PICCOLE MEDIE IMPRESE:

  • modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI (commi 216-218)

Si dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge n. 23 del 2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10 anni ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Si dispone inoltre che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

  • fondo di garanzia PMI (commi 244-247)

Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (commi 248-254)

Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese ricettive ed altre imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

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