DL Rilancio – Art. 25 – Contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate da Covid-19 – Ammissione dei soggetti con sede nei comuni coinvolti dalla dichiarazione dello stato di emergenza causata dall’alluvione del 21 al 25 novembre 2019

coronavirusSi segnala che, alla luce della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate al quesito 5.2 della Circolare n. 22/E del 21 luglio u.s. il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL Rilancio), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,è riconosciuto anche a quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che avevano domicilio o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020).

Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella suddetta risposta, include nell’ambito soggettivo del contributo i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria, che potranno quindi presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo del fatturato così come stabilito dal citato comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio, per i quali:

  1. con delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data della deliberazione (stato di emergenza dal 14 novembre 2019 al 14 novembre 2020);
  2. con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato il 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella allegata alla delibera stessa;
  3. i presidenti delle Regioni, delegati dal Capo della Protezione Civile, hanno emanato apposite ordinanze commissariali che hanno individuato i Comuni interessati dallo stato di emergenza.

La Regione Piemonte, con l’ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615622 del 17 gennaio 2020, ha ampliato e individuato i Comuni piemontesi interessati dallo stato di emergenza causata dall’alluvione del mese di novembre 2019 (facendoli rientrare nella casistica del precedente punto 3), inglobando anche numerosi comuni della Provincia di Cuneo (vedi allegato 3). Tale stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020, dato che avrà termine il prossimo 14 novembre 2020.

 

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritengono, quindi, legittime le richieste di contributo a fondo perduto da parte di quelle aziende che al 31 gennaio 2020 avevano sede operativa nei comuni individuati dall’ordinanza regionale, anche in assenza del requisito del calo di fatturato del mese di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato di aprile 2019. In tal caso il contributo richiedibile sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche.

Si ricorda che il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel corso del 2019.

La richiesta di contributo deve essere presentata secondo le modalità indicate dal provvedimento pubblicato il 10 giugno 2020 dall’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto. (entro il 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto).

Si allegano alla presente:

  1. Testo dell’art. 25 del DL Rilancio
  2. Circolare n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate
  3. Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615622 del 17 gennaio 2020 Regione Piemonte

Allegati

Art. 25 DL Rilancio

Circolare AE n. 22-E 21 luglio 2020

Ordinanza commissariale Regione Piemonte

 

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