Alla luce del DPCM firmato questa mattina e in vigore da domani 14 ottobre le indicazioni sono:
ESERCIZI COMMERCIALI -Art.1 comma 6 lettera dd) – Sostanzialmente non cambia nulla . Rimane obbligo di distanziamento di almeno 1 metro, ingresso contingentato e dilazionato. Per locali sotto i 40 mq un cliente per volta con massimo 2 operatori. Per quelli sopra i 40 mq accesso in base agli spazi differenziando ove possibile ingresso e uscita.
PUBBLICI ESERCIZI – Art.1 comma 6 lettera ee) Chiusura obbligatoria alle ore 24.00. Dalle ore 21 divieto di servizio al banco o in piedi ( N.B. se il bancone è dotato di sedute distanziate queste possono essere considerate posti a sedere). Quindi dalle ore 21 alle ore 24 solo servizio al tavolo (seduti). Si ricordano tutti gli obblighi per la ristorazione indicati nelle Linee Guida della Conferenza Stato Regione ( Reperibile QUI)
Resta nebulosa l’interpretazione dell’Art.1 comma 6 lettera n) del suddetto DPCM dove troviamo “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”. Per quanto riguarda quindi feste per battesimi, comunioni, ecc… ad una prima lettura il numero di partecipanti scende a 30 persone massimo. Considerando però che nell’ambito ristorazione non vi sono limiti al numero di partecipanti ad una tavola, possiamo interpretare che la restrizione si configura solo nel caso di FESTE ( la suddetta lettera ribadisce nell’incipit la chiusura delle sale da ballo e discoteche). Un servizio al tavolo (configurato come pranzo, cena o aperitivo servito), fermo restando il rispetto delle suddette Linee guide ( distanziamento tra i commensali, uso di mascherina quando non al tavolo, ecc….), viene ragionevolmente da pensare fattibile a prescindere dal numero di partecipanti.
Sul suddetto punto ci riserviamo di integrare l’interpretazione fornita qualora dovessero sopraggiungere più dettagliate indicazioni degli enti preposti.