GREEN PASS: COSA CAMBIA DAL 06 DICEMBRE

green passE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 172/2021 cd. “Super Green Pass”.

Nella versione definitiva, il testo è composto da 10 articoli, con cui il Governo ha previsto nuove disposizioni volte ad affrontare l’emergenza pandemica.

 

TIPOLOGIE DI GREEN PASS E DURATA

GREEN PASS BASE

Rilasciato a chi in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.

Tuttavia, il green pass rilasciato a seguito del risultato negativo del tampone non consentirà di avere accesso a tutti i servizi e le attività

GREEN PASS RAFFORZATO

Rilasciato a chi ha completato il ciclo vaccinale o a chi è guarito da Covid. La durata del green pass rafforzato è variabile tra i 6 e i 9 mesi ( per dettaglio vedasi Vademecum allegato QUI realizzato da FIPE)

 

ESTENSIONI IMPIEGO GREEN PASS BASE

A decorrere dal 6 dicembre 2021, in tutte le zone, l’obbligo del green pass, nella sua versione base (e quindi anche con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare rilasciato non oltre le 48 o 72 ore precedenti), viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive, ai mezzi di trasporto pubblici locali ( bus, treni regionali,ecc…) e agli spogliatoi annessi ad attività all’aperto ( calcio, ecc..).

 

IMPIEGO GREEN PASS RAFFORZATO

A decorrere dal 6 dicembre in zona bianca e dal 29 novembre in zona gialla o arancione, risulta comunque chiara la necessità del super green pass per le seguenti attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all’aperto, o al chiuso ma al banco, continua quindi a non essere necessario il green pass, nemmeno nella versione base. Fanno eccezione i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece sufficiente il green pass base;

attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza non superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo (articolo 5, comma 1 bis, decreto-legge n. 52 del 2021);

spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, con capienza consentita pari a quella massima autorizzata (articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 52 del 2021).

 

VERIFICHE  DEL GREEN PASS

Verrà rilasciata nei prossimi giorni una nuova versione di Verifica C19 per il controllo distinto dei green pass base o rafforzati in base all’attività svolta.

 

SHOPPING LIBERO

Si potrà sempre entrare a fare a shopping senza bisogno di certificato (né green pass base, né green pass rafforzato) in tutte le zone a colori (a parte la rossa). Ma in zona arancione si dovrebbe poter accedere nei centri commerciali nel fine settimana solo con il green pass rafforzato.

 

SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto 2021, ha chiarito che, nel caso di controlli da parte delle forze di polizia in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore del green pass e l’intestatario del medesimo, la sanzione prevista risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

 

 

INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI

Il decreto dispone un esplicito rafforzamento dei controlli sul territorio che dovranno essere programmati ed attuati a cura dei Prefetti.

 

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