Tutte le operazioni di commercio elettronico online nei confronti dei consumatori privati sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente.
Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda le transazioni online che avvengano tra operatori economici per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie, cioè l’emissione della fattura. La nuova regola è contenuta del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2015. Con la pubblicazione del decreto, i soggetti che realizzano operazioni di commercio online, sia che si tratti di commercio elettronico diretto (prestazioni/cessioni di servizi) o indiretto (cessione di beni), quando sono rivolte a soggetti consumatori privati, sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente.