DL 07.01.2022: COSA CAMBIA

green passE’ stato pubblicato in GU n 4 del 7 gennaio il Decreto legge n 1 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. In sintesi il nuovo decreto, in vigore da oggi 08.01.2022, prevede novità su:

  • Obbligo vaccinale  – In vigore dall’8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Previste sanzioni per chi non adempie entro il 31.01.2022. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

  • Green pass rafforzato – Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

 

  • Green pass base: estensione obbligo – È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/ guarigione/ vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Ricordo inoltre che da lunedi10 gennaio l’estensione dell’obbligo (per effetto del DL del 31.12.2021) è estesa a:
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose – attualmente vietate ex art. 6 DL 221/2021 fino al 31.01.2021;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

  • Scuola, regole per la gestione dei casi positivi

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

  • Scuola dell’infanzia -Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
  • Scuola primaria -Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.  In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale – Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.  Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
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