NUOVI ADEMPIMENTI (ECCESSIVI) A CARICO DELLE AZIENDE: SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE

280px-Logo_1_Agenzia_Entrate.svgNonostante i proclami di semplificazioni, a decorrere dal 2017 verranno introdotti due nuovi specifici obblighi a carico delle aziende:

  • invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
  • invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.

“SPESOMETRO TRIMESTRALE”: viene previsto l’invio dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione. L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Così ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017. L’invio del modello, in forma analitica, riguarderà i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata, l’imposta calcolata  e la tipologia dell’operazione.

Non è previso alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.

Le sanzioni risultano particolarmente onerose: in caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di Euro 25,00 per fattura, con un massimo di Euro 25.000,00.

“INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA”: viene previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). La presentazione andrà effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (come per lo spesometro).

L’introduzione del nuovo adempimento ha la finalità di monitorare nel corso dell’anno l’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo, contrastando  il fenomeno della cosiddetta “evasione da riscossione”, nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto. La comunicazione andrà effettuata sia per le liquidazioni a debito sia per le liquidazioni con saldo a credito.

Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, quali ad esempio i soggetti minimi, i forfetari ed i soggetti che effettuano  esclusivamente operazioni esenti.

L’omessa o l’errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da Euro 5.000 ad Euro 50.000.

 

E’ auspicabile, che, in sede di conversione del Decreto Legge, il regime sanzionatorio venga rivisto per entrambi gli adempimenti, considerata l’eccessiva onerosità dello stesso.
Va evidenziato che a fronte dei predetti nuovi obblighi, dal 2017 sono soppressi:

  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio;
  • i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;
  • la comunicazioni “black list”;
  • la comunicazione Annuale dati IVA.
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