ALLERGENI: entrata in vigore Reg. (UE) 1169/2011 dal 13 dicembre 2014

haccp3In  relazione all’applicazione del regolamento in oggetto, si porta a conoscenza degli operatori del settore alimentare ( sia vendita che somministrazione degli alimenti) che, a far data dal 13 dicembre 2014, bisognerà informare i consumatori sulla presenza, nei prodotti in vendita, di potenziali allergeni.

In particolare:

1. Gli esercenti somministrazione alimenti e bevande ( bar, ristoranti, etc…) dovranno riportare sul menu e su cartelli esposti nell’esercizio e ben visibili la seguente indicazione:

ALLERGENI

Si informano i Signori clienti che in questo esercizio vengono somministrati alimenti che possono contenere Allergeni o tracce di questi:

Cereali contenenti glutine, Latte e prodotti a base di latte, Crostacei e prodotti a base di crostacei, Uova e prodotti a base di uova, Pesce e prodotti a base di pesce, Frutta a guscio, Sedano e prodotti a base di sedano, Arachidi e prodotti a base di arachidi , Soia e prodotti a base di soia, Senape e prodotti a base di senape, Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, Molluschi e prodotti a base di molluschi, Lupini e prodotti a base di lupini, Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro

*Verificare e riportare esclusivamente gli allergeni presenti nei prodotti somministrati.

2. Le altre tipologie di attività operanti nel settore ( gastronomie, macellerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie da asporto, etc…) dovranno evidenziare gli allergeni  nell’elenco degli ingredienti dei prodotti venduti sfusi. Tale indicazione dovrà essere fatta per iscritto, ove possibile sull’etichetta, o mediante il cartello/ libro unico degli ingredienti disponibile presso l’esercizio.

Specifichiamo inoltre che l’elenco degli ingredienti dovrà essere predisposto per singolo prodotto e non per gruppi omogeni.

Per approfondimento normativo

< Torna Indietro
Annunci correlati
INTERVISTA TRS RADIO SAVIGLIANO
ORDINANZA REGIONALE PASQUA 2021
GARANZIA GIOVANI 2016